Ordinanza n. 389/2002

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ORDINANZA N. 389

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                     Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                       Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                   "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promossi con due ordinanze emesse il 13 giugno 2001 del Tribunale di sorveglianza di Brescia sulle istanze proposte da Atzeni Franco e da Marelli Giovanni, iscritte ai nn. 866 e 913 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 46, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dell’erario, ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere che, nel caso di nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti, venga escluso il rimborso delle spese di trasferta e comunque effettuate al di fuori del distretto da parte del difensore;

che il rimettente è investito dell'esame di due procedimenti nei quali i condannati hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed hanno nominato, quali loro difensori, avvocati iscritti ad albi diversi da quelli del distretto di Brescia;

che, dopo aver rilevato come la questione sia rilevante nei giudizi a quibus, il Tribunale di sorveglianza di Brescia richiama espressamente la motivazione di una propria precedente ordinanza di rimessione alla Corte, osservando come la disposizione impugnata crei un'evidente disparità di trattamento fra chi, essendo abbiente, può scegliere liberamente il proprio difensore e chi, essendo al contrario privo di mezzi e perciò ammesso al patrocinio a spese dell'erario, è obbligato a scegliere il difensore esclusivamente in ambito distrettuale, col sacrificio di rapporti fiduciari già consolidati;

che, come osserva ancora il giudice a quo, la Corte ha già esaminato un'analoga questione di legittimità costituzionale, ritenendola però infondata con la sentenza n. 394 del 2000;

che, sempre secondo il Tribunale di sorveglianza di Brescia, se la ratio della disposizione impugnata sta nell'eventuale maggior onere finanziario che si creerebbe per l'erario in caso di scelta del difensore oltre l'ambito distrettuale, a tale esigenza meglio corrisponderebbe la limitazione del diritto al rimborso alle sole spese sostenute dall'avvocato nell'ambito del distretto, restando a carico dell'interessato gli ulteriori esborsi;

che, come ricorda infine il rimettente, la disposizione in esame è stata oggetto di un disegno di legge col quale si sarebbe voluto eliminare il limite territoriale oggi previsto, ma che la successiva legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) non ha poi innovato la materia, lasciando peraltro impregiudicata la questione della legittimità costituzionale della disposizione censurata;

che nei giudizi di legittimità costituzionale è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata perché già esaminata dalla Corte con la citata sentenza n. 394 del 2000 e con la successiva ordinanza n. 79 del 2001.

Considerato che le due ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Brescia sono identiche e devono perciò essere decise con unico provvedimento;

che il rimettente dubita della legittimità dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto con esclusione delle altre spese;

che la disposizione censurata è stata ora trasfusa, con alcune modificazioni che peraltro non rilevano in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo, nell’art. 80 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta ufficiale" del 15 giugno 2002 (n. 126/L), sul quale la questione deve intendersi quindi trasferita;

che secondo il giudice a quo vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, poiché la norma impugnata creerebbe una disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti e limiterebbe l'effettivo esercizio del diritto di difesa delle parti nel processo penale;

che questioni in parte identiche ed in parte analoghe a quelle oggi esaminate sono già state scrutinate dalla Corte con la sentenza n. 394 del 2000 e con le ordinanze n. 79 del 2001 e n. 139 del 2002;

che in tutti i casi la Corte ha ritenuto che la limitazione alla nomina del difensore tra quelli iscritti agli albi del distretto di corte di appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento non viola gli artt. 3 e 24 Cost., rappresentando uno dei possibili modi di contemperamento dei principi di difesa e di eguaglianza con altre esigenze meritevoli di considerazione, e che tale possibilità di scelta, essendo sufficientemente ampia, non è irragionevole (principio ribadito, da ultimo, anche dall'ordinanza n. 214 del 2002);

che le presenti ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Brescia non apportano alcun ulteriore elemento atto a modificare le ragioni delle precedenti pronunce di questa Corte;

che le questioni sono quindi manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.